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STATUTO
Articolo 1
Denominazione e
sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana
ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36, 37, 38, del Codice Civile
e della legge 383/2000 - 289/2002, è costituita, con sede legale in Via S.S.
106 Km 112,5 Roccella Ionica (RC), un’Associazione sportiva a carattere
sportivo dilettantistico, Associazione di promozione sociale, culturale e
di formazione extrascolastica senza fine di lucro, denominata
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA & DI PROMOZIONE SOCIALE” (in
sigla A.S.D. ; A. P. S. ) :
“FULLTRACTION4X4”
L’associazione è retta dal seguente statuto.
Articolo 2
Finalità e
strutture
1.
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività, apolitica, è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun
fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi culturali e sociali per
l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi
e si ispira e conforma ai
principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge
383/2000. L’Associazione si obbliga a conformarsi alle regole e alle
direttive del C.O.N.I. Costituiscono quindi parte integrante del presente
Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive
Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale nonché delle
Discipline associate a carattere Internazionale, Nazionale, Regionale
Provinciale cui aderisca l’associazione e contenute nella sezione relativa
all’organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.
L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari
che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli
Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate, delle
Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui la stessa
aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento
sportivo. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute
più idonee allo svolgimento delle attività
istituzionali.
2.
Finalità
principale dell’Associazione è la proposta costante dello sport, alle
persone di ogni sesso, età, razza, nazionalità, appartenenza etnica o
religiosa,
in particolare
L’associazione si propone:
a)
di
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, nelle discipline
legate all’attività fuoristradistica, motociclistica e
di valorizzare il
motorismo storico delle auto-moto-veicoli e dei trattori d'epoca e relative
attrezzature nel
rispetto della natura e dell’ambiente, volta anche all’impiego del tempo
libero;
b)
di
organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche culturali e sociali in
via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c)
di studiare,
promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e
la pratica del fuoristrada, del motociclismo,
del motorismo storico
delle auto-moto-veicoli e dei trattori d'epoca e relative attrezzature
d)
di
realizzare e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a campi prova,
piste e strutture sportive di vario genere;
e)
lo studio di
tutti i problemi delle categorie fuoristrada, motociclismo,
motorismo storico delle auto-moto-veicoli e dei trattori d'epoca e relative
attrezzature;
f)
indire corsi
di avviamento al fuoristrada, corsi di formazione e di qualificazione per
operatori del settore, per l’istruzione e la formazione all’uso dei veicoli
fuoristrada, con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza
sul lavoro previste dalle normative vigenti;
g)
l’incentivazione e la promozione del volontariato assistenziale e di
Protezione civile;
h)
la
promozione e lo scambio di rapporti con sodalizi di altri paesi;
i)
la
promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici.
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall'elettività e gratuità delle
cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio.
Potrà altresì
svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative
fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti,
anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento
dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di Credito,
anche su basi di passività.
Articolo 3
Patrimonio ed
entrate dell’Associazione
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di
iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci,
da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e
liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e
immobili, di proprietà dell’Associazione o a esso pervenuti a qualsiasi
titolo.
2.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per
l’ammissione, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di
recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione.
3.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 4
Soci
1.
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono
le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo statuto.
2.
L’Adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso.
3.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) al Consiglio Direttivo
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si
propone e l’impiego ad approvare e osservare lo Statuto e i Regolamenti.
4.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
ammissione alla prima riunione del consiglio direttivo. L’accettazione
seguita dall’iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la
tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”. Nel caso in cui
la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale
si pronuncia in via definitiva l’assemblea alla prima convocazione.
5.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di
partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. I
soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali
presso la sede dell’Associazione.
6.
I soci, sono tenuti al pagamento della tessera sociale,
all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali.
7.
I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel
pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per
morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di
iscrizione.
Articolo 5
Organi
dell’Associazione
1.
Sono Organi dell’Associazione:
·
L’Assemblea dei soci
·
Il
Presidente
·
Il
Consiglio Direttivo
Articolo 6
Assemblea
1.
L’Assemblea è composta da tutti i soci all’Associazione ed è l’organo
sovrano dell’Assemblea stessa.
2.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota
annuale. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni (18 anni).
3.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile), essa inoltre:
a.
Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b.
Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c.
Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d.
Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’Attività
dell’Associazione;
e.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
4.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci
o da almeno metà dei Consiglieri.
5.
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie, le
Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali
dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso e con e.mail inviata ai
soci che comunicheranno il proprio indirizzo di posta elettronica.
6.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora
in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
7.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione
deve svolgersi decorsa almeno un’ora dalla prima convocazione.
8.
Ogni socio all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche
mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente
all’Associazione che non sia Amministratore dell’Associazione . Ciascun
delegato non può farsi portatore di più di 2 (due) deleghe.
9.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10.
Per l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la
distribuzione degli avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in
seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Assemblea e
di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi
dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
11.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, da un altro membro
del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione.
Articolo 7
Il Consiglio
Direttivo
1.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5
(cinque) soci compresi il Presidente e il Vice Presidente.
2.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il
Vice Presidente.
3.
I Consiglieri devono essere soci all’Associazione, durano in carica
per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
4.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei
consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far
luogo alla sua rielezione.
5.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione . Il
consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui
ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del
consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura
in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in
carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la
maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende
decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
6.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio
ricoperto.
7.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a.
La gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti
di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi
ricevuti;
b.
La nomina del segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
c.
L’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti,
d.
La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo;
e.
Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
f.
Stabilisce la quota di versamento da effettuare all’atto di adesione
all’Associazione da parte di chi intende associarsi.
8.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà
consiglieri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è
atto a deliberare, convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del
Consiglio.
9.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti,
da un altro membro del Consiglio Direttivo.
10.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano
presenti almeno la metà dei suoi membri.
11.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale
il voto di chi presiede la riunione.
12.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Articolo 8
Il Presidente
1.
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su
deliberazione del Consiglio Direttivo;
2.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive
emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso
deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
3.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio
Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e
del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio
Direttivo e poi all’Assemblea , corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 9
Il Vice
Presidente
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice
Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 10
Il Segretario del
Consiglio Direttivo
1.
Il Segretario dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha
nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e
del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
Articolo 11
Tutte le cariche di cui
agli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto, sono ricoperte a titolo
gratuito.
E’ fatto divieto per gli
Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni
Sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Articolo 12
Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni
nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 13
Libri dell’Associazione
1.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione
tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci dell’Associazione.
2.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata
istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del
richiedente.
Articolo 14
Il bilancio consuntivo e preventivo
1.
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno .
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio
consuntivo.
2.
Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3.
Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è
convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
4.
I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura, la richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a
spese del richiedente.
Articolo 15
Avanzi di
gestione
1.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura .
2.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse .
Articolo 16
Scioglimento e
Devoluzione
1.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio
residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera
dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra ’Associazione con
finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.
2.
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa
dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci.
Articolo 17
Legge applicabile
1.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si
deve far riferimento alle nome in materia di Enti contenute nel libro I del
Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice
Civile.
2.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente
Statuto dell’Associazione nonché ogni altra forma regolamentare della
Associazione in contrasto con esso.
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